PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

Art. 1.
(Finanziamento delle strutture materiali ed immateriali per la Borsa agricola siciliana).

      1. Per il finanziamento delle infrastrutture telematiche materiali e immateriali necessarie alla creazione di piattaforme telematiche di contrattazione per le quotazioni dei prodotti agricoli e agroalimentari scambiati nel territorio della Regione Siciliana e per l'accesso delle imprese agricole, che abbiano sede nella Regione Siciliana, alla Borsa merci telematica italiana prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 2.
(Credito speciale per il comparto agrario).

      1. Per il consolidamento, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché delle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, sui prestiti ad ammortamento di durata superiore ai dieci anni, contratti da imprese, da cooperative o da organizzazioni di produttori con istituti di credito, è concesso un contributo in conto interessi a carico del bilancio dello Stato fino al 65 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i sessanta mesi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,

 

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sono stabilite le modalità attuative del presente articolo al fine della fruizione del contributo da erogare comunque nei limite di una spesa massima di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 500 mila euro per l'anno 2007.
      2. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Art. 3.
(Incentivi alle organizzazioni dei produttori).

      1. Ai soci che versano contributi al fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate di cui agli articoli da 2 a 7 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è concesso un credito d'imposta, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 5.000 euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta, entro un limite massimo di spesa di 500 mila euro per l'anno 2007.
      2. Le spese, documentate e documentabili, per gli adempimenti necessari ad operazioni di costituzione di organizzazioni di produttori nel territorio della Regione Siciliana, realizzate entro il 31 dicembre 2008 sono a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 4.
(Contenimento dei costi energetici delle imprese agricole ed agromeccaniche).

      1. Al fine di contenere la diretta incidenza che l'andamento dei prezzi internazionali

 

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del petrolio esercita sui costi inerenti alle attività agricole, agroalimentari e della pesca mediante riduzione dell'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sul gasolio per autotrazione utilizzato nell'ambito di tali attività, immesso al consumo nel territorio regionale, alla Regione Siciliana è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle risorse disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 137, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il finanziamento di ulteriori agevolazioni fiscali sul carburante agricolo, oltre a quella prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, a favore degli esercenti attività agricola, delle aziende agricole delle istituzioni pubbliche e dei consorzi di bonifica e di irrigazione, nonché delle imprese agromeccaniche che effettuino, a favore delle imprese agricole, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle imprese agricole medesime.

CAPO II

Art. 5.
(Istituzione di un Fondo per l'erogazione di una maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale dei lavoratori precari).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per l'erogazione di una maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale per i lavoratori precari delle aree sottoutilizzate e, in sede di prima attuazione e in via sperimentale, per i lavoratori precari della Regione Siciliana, operanti presso le pubbliche amministrazioni, le cooperative sociali e le

 

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organizzazioni non lucrative di utilità sociale a decorrere dall'anno 1988 e fino al 31 dicembre 2005, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) costituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un Fondo per l'erogazione di una maggiorazione del trattamento previdenziale e dell'assegno sociale per i lavoratori impiegati, per periodi transitori, presso le pubbliche amministrazioni, le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale quali i lavoratori di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, alla legge della Regione Siciliana 21 dicembre 1995, n. 85, al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, alla legge della Regione Siciliana 26 novembre 2000, n. 24, che abbiano un reddito inferiore a quello corrispondente al trattamento previdenziale previsto dal Fondo pensione lavoratori dipendenti integrato al minimo;

          b) l'adozione di norme per il diritto alla maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale al conseguimento dell'età pensionabile esclusivamente per i lavoratori che possano documentare l'effettiva prestazione di lavoro con i contratti di cui alla lettera a) per un periodo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;

          c) l'attribuzione di una dotazione al Fondo per ciascun lavoratore che, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), presenti domanda per la maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto;

          d) la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori di cui alle lettere a) e b) cui si applica il regime retributivo o misto, in deroga al requisito minimo di iscrizione previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con

 

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quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
      3. I decreti legislativi di cui al comma 1, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Art. 6.
(Incentivi alla stabilizzazione dei precari).

      1. Per la stabilizzazione e la riqualificazione dei lavoratori precari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) aggiornamento della banca dati per il censimento dei precari, delle posizioni lavorative, della formazione e dell'esperienza lavorativa;

          b) nel rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa per il personale stabiliti dal Patto di stabilità e crescita, creazione di una riserva del 30 per cento delle assunzioni nella pubblica amministrazione nel prossimo triennio, a favore di soggetti censiti nel bacino dei precari;

          c) nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, l'inserimento, quale criterio prioritario, della capacità dell'appaltatore di assorbire lavoratori provenienti dal bacino dei precari per l'intera durata dell'appalto, o a tempo indeterminato, prevedendo, sia per il contratto a termine che per l'assunzione a tempo indeterminato, sgravi contributivi in misura equivalente a quelli

 

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previsti per l'assunzione di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità;

          d) l'introduzione di norme che prevedano la perdita del sussidio stabilito per il lavoro temporaneo, ivi compreso quello relativo ai lavori socialmente utili, nonché della maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale di cui all'articolo 5 quando il soggetto rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore; quando non accetti l'offerta di un lavoro a tempo determinato o indeterminato proveniente da un datore di lavoro a una distanza non superiore a 50 chilometri dal domicilio fiscale del lavoratore.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
      3. I decreti legislativi di cui al comma 1, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

CAPO III

Art. 7.
(Adozione di ricercatori universitari).

      1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione

 

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n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, aventi sede legale nel territorio della Regione Siciliana, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2007, un credito d'imposta fino al 60 per cento dei costi sostenuti per il finanziamento dei nuovi contratti stipulati dalle università per ogni nuova assunzione a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca, per lo sviluppo di programmi di ricerca concordati dalle imprese con l'università medesima sulla base di apposita convenzione che specifichi i tempi e le modalità di impiego del nuovo assunto. Tale convenzione deve essere chiaramente orientata alla ricerca e all'innovazione, e articolata in un progetto definito nei suoi termini essenziali. Ai fini del calcolo dell'importo che beneficia del credito d'imposta, si considerano l'onere del contratto stipulato dall'università, gli oneri amministrativi direttamente connessi, e il costo, sostenuto dall'impresa, per l'utilizzo eventuale, da parte dell'impresa, di laboratori e di sistemi di collaudo. Il nuovo assunto dall'università collabora con l'impresa finanziatrice per un periodo di cinque anni, prorogabile per altri due periodi, su progetti di ricerca di comune interesse. Il costo, documentato e documentabile, della convenzione sostenuta dall'impresa può essere cofinanziato da norme regionali. In tale caso, il credito d'imposta è commisurato all'onere effettivo della convenzione che grava sull'impresa, al netto del contributo regionale. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro
 

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dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo al fine della fruizione del credito d'imposta da erogare comunque nei limite di una spesa massima di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 8.
(Credito d'imposta per lo sviluppo di progetti innovativi).

      1. Alle piccole o medie imprese, anche costituite in forma associata, che abbiano attivato o intendano attivare progetti di ricerca e sviluppo ad alto contenuto innovativo nel territorio della Regione Siciliana, è concesso un credito d'imposta, di ammontare compreso tra il 25 e il 40 per cento del costo complessivo, documentato o documentabile, del progetto, e comunque per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 25.000 euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo al fine della fruizione del credito d'imposta da erogare comunque nei limite di una spesa massima di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 9.
(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione).

      1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso lo stato di previsione del Ministero delle attività produttive è istituito, a decorrere dall'anno 2007, il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è destinato all'anticipazione delle risorse

 

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necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo.
      2. La dotazione del Fondo è stabilita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi. In fase di prima attuazione, e in via sperimentale, una dotazione di 17,5 milioni di euro è attribuita alla Regione Siciliana.
      4. Ai fini della presente legge si intendono per:

          a) «comitato», il comitato regionale tecnico scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 10;

          b) «istituto di ricerca», una università o un dipartimento universitario, un ente di ricerca pubblico o privato, un laboratorio o un centro di ricerca;

          c) «piccola e media impresa», quella definita dalla citata raccomandazione n. 2003/361/CE;

          d) «proponenti», un gruppo qualificato di ricerca, costituito da uno o più istituti di ricerca e da piccole e medie imprese, anche costituito in forma associata;

          e) «proposta progettuale», un'iniziativa articolata in forma progettuale in

 

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modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi;

          f) «responsabile di progetto», un dipendente in servizio o un collaboratore esterno di un istituto di ricerca che svolge, nell'ambito del progetto, sia il ruolo di ricercatore principale sia quello di responsabile del coordinamento delle ricerche.

      5. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dai proponenti.
      6. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 5.
      7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle attività produttive per progetti innovativi da realizzare nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi e nei limiti della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo, di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/45 del 17 febbraio 1996, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004.
      8. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustri:

          a) gli obiettivi generali dell'innovazione;

          b) la produttività economica e la competitività aziendale;

 

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          c) la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

Art. 10.
(Incentivi agli studi di fattibilità).

      1. Il contributo di cui all'articolo 9, comma 5, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto e alla sua copertura brevettuale.
      2. Il contributo di cui all'articolo 9, comma 5, è assegnato in relazione al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, e comunque in misura non superiore a quella ammissibile stabilita dal citato regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal citato regolamento (CE) n. 364/2004, pari a un limite massimo del 75 per cento dei costi dello studio di fattibilità, fino a un ammontare massimo di 100.000 euro.
      3. Ai fini del finanziamento dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un comitato tecnico scientifico, istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di intesa con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce la composizione del comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. Il comitato è, altresì, integrato da un rappresentante del Ministro delle attività produttive, designato con il medesimo decreto.
      4. All'istituzione, al funzionamento e ai compensi spettanti ai membri del comitato di cui al comma 3 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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      5. La selezione delle proposte progettuali avviene in base ai seguenti criteri:

          a) livello di innovazione, validità e originalità dei risultati attesi;

          b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

          c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

          d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

          e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;

          f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto medesimo;

          g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

      6. Lo studio di fattibilità è presentato al comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

          a) oggetto e descrizione delle attività;

          b) obiettivi e risultati;

          c) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

          d) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

          e) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali in via di realizzazione;

          f) indicazione di modi e strumenti di per la valorizzazione economica e sociale dei risultati.

 

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Art. 11.
(Incentivi alla prototipazione).

      1. Il contributo di cui all'articolo 9, comma 6, è assegnato in relazione al costo, documentato o documentabile, di realizzazione del prototipo che incorpora l'innovazione, e comunque in misura non superiore a quella ammissibile stabilita dal citato regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal citato regolamento (CE) n. 364/2004, pari a un limite massimo del 60 per cento per l'attività di prototipazione, fino a un ammontare massimo di 500.000 euro.
      2. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 9, comma 6, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innovazione, il comitato seleziona e valuta le proposte progettuali già assegnatarie del contributo ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in base ai seguenti criteri:

          a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

          b) costi di sviluppo del progetto;

          c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

          d) tempi complessivi di sviluppo del progetto nelle varie fasi di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

Art. 12.
(Procedure di erogazione degli incentivi).

      1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 9,

 

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comma 7, il comitato approva la graduatoria delle proposte.
      2. I contributi di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, sono erogati dalla Regione Siciliana secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dal comitato nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

Art. 13.
(Revoca dei contributi).

      1. Entro sessanta giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), il comitato valuta la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, sono tenuti a comunicare al comitato, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.
      2. Qualora dall'esame di cui al comma 1 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, il comitato, con propria delibera, può disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione Siciliana per le finalità di cui all'articolo 9.

CAPO IV

Art. 14.
(Unità tecnica finanza di progetto).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è inserito il seguente:

      «2-bis. L'Unità, quale "organo consultivo permanente per la finanza di progetto" formula proposte per il tempestivo

 

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aggiornamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia, allo scopo di ampliare l'ambito di applicazione della finanza di progetto; svolge funzioni di indirizzo, di raccordo con la programmazione di spesa per opere pubbliche, di monitoraggio per sostenere l'azione dei poteri pubblici in materia; elabora pareri e raccomandazioni in tema di riforma degli incentivi e di benefìci pubblici nei settori di interesse, in modo da incidere sia sulla riduzione della spesa in conto capitale nella realizzazione delle opere che sul contenimento della spesa corrente nella gestione dei pubblici servizi».

      2. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dai seguenti:

      «3. Per favorire la raccolta di risorse private anche mediante il tempestivo avvio del progetto, la migliore ripartizione dei rischi e un più efficiente utilizzo del capitale, l'Unità svolge altresì le seguenti funzioni:

          a) assiste le pubbliche amministrazioni nell'impostazione della struttura finanziaria dei progetti da realizzare con il concorso del capitale privato;

          b) fornisce assistenza nelle varie fasi di negoziazione, selezione e prequalifica nelle gare relative a progetti non ancora assegnati, allo scopo di favorire l'individuazione di società che curino la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione delle opere;

          c) per garantire un controllo continuo degli investimenti che le pubbliche amministrazioni realizzano con il contributo del capitale privato, sostiene le amministrazioni nella messa a punto, sin dall'avvio dell'iniziativa, di un monitoraggio costante sia degli aspetti amministrativi del finanziamento, sia degli aspetti tecnici rilevanti per lo sviluppo del progetto.

      3-bis. L'Unità sostiene, altresì, le pubbliche amministrazioni nella messa a

 

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punto di studi di fattibilità in grado di determinare:

          a) la percorribilità economico-finanziaria dell'iniziativa di investimento da realizzare con il contributo del capitale privato;

          b) le caratteristiche tecnologiche del progetto;

          c) la struttura commerciale del mercato di riferimento;

          d) la possibilità di applicare un prezzo o una tariffa accettabile per il mercato e in grado di garantire una redditività soddisfacente;

          e) i meccanismi di variazione dei prezzi e delle tariffe;

          f) il livello e le modalità del contributo pubblico;

          g) i termini della concessione per la gestione dell'opera o del servizio a privati.

      3-ter. Per superare gli ostacoli procedurali nell'iter amministrativo e autorizzativo, l'Unità assiste l'amministrazione nella messa a punto di strumenti di concertazione e di programmazione negoziata, quali accordi e intese di programma. Definisce altresì tutti gli adempimenti necessari alla copertura finanziaria dei programmi di opere delle pubbliche amministrazioni, mediante attivazione delle risorse pubbliche e private disponibili».

      3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.
(Finanziamento di infrastrutture urgenti).

      1. Per il finanziamento di infrastrutture, individuate, con priorità, dalla Regione

 

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Siciliana da realizzare con le modalità di cui all'articolo 14, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per dodici anni, a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni aggiudicatrici competenti.

CAPO V

Art. 16.
(Incentivi alla crescita della partecipazione e della dimensione dei consorzi di garanzia collettiva fidi).

      1. Al fine di consolidare ed espandere l'attività di garanzia collettiva dei fidi nella Regione Siciliana, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «confidi», localizzati nel territorio regionale, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2008.
      2. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio della Regione Siciliana, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il

 

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contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2008.
      3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, comunque entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 17.
(Incentivi alla raccolta di risorse di mercato).

      1. Al fine di incentivare l'investimento in titoli di imprese innovative e di piccole e medie imprese che abbiano sede legale nella aree sottoutilizzate, e, in sede di prima applicazione e in via sperimentale, nel territorio della Regione Siciliana da non meno di dodici mesi antecedenti l'acquisto dei titoli, ai fondi chiusi, previsti dal titolo III, capo II, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni, alle banche, iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ovvero autorizzate ad operare in Italia ai sensi dell'articolo 14 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, agli intermediari finanziari, iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, alle società di gestione del risparmio, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento previsti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, da esse gestiti, alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, è concesso

 

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un contributo, non superiore a 10.000 euro per ciascuna operazione di acquisto, per il finanziamento delle attività di selezione dei titoli e di valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché delle necessarie analisi di mercato, in misura non superiore al 50 per cento del costo documentato e documentabile.
      2. Per ciascuna operazione beneficiaria dell'incentivo di cui al comma 1, il contributo per il finanziamento delle attività di selezione dei titoli e di valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché delle necessarie analisi di mercato, qualora vi sia stato effettivo acquisto di partecipazioni, anche temporanee o di minoranza, in imprese aventi sede legale nel territorio della Regione Siciliana, è elevato a 20.000 euro.
      3. Al fine di favorire la raccolta di risorse di mercato, anche mediante fondi chiusi, alle imprese che abbiano sede legale nel territorio della Regione Siciliana, è concesso un contributo, in misura non superiore a 10.000 euro, per il finanziamento delle seguenti attività:

          a) certificazioni di bilancio;

          b) ristrutturazioni di bilancio;

          c) elaborazione del piano economico-finanziario;

          d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;

          e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell'impresa;

          f) assistenza all'emissione di prestiti.

      4. Qualora le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 3 abbiano effettivamente raccolto risorse di mercato mediante cessione di partecipazioni, anche temporanee o di minoranza, il contributo sulle attività di cui alle lettere da a) a f) del medesimo comma è elevato a 20.000 euro.
      5. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il contributo di cui ai commi 1 e 2 può essere erogato a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di

 

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finanziamento dell'Unione europea e di contributi previsti da leggi regionali.
      6. Gli interventi dei commi da 1 a 4 si attuano a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse di cui al comma 7.
      7. Gli interventi di cui all'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono estesi al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a valere sulle risorse disponibili di cui al citato articolo 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le modalità di gestione, le forme e le misure delle agevolazioni di cui alla direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2003.

Art. 18.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, comma 1, 7, comma 2, 8, comma 2, 9, comma 2, e 16, comma 3, pari a 55.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 1, e 3, commi 1 e 2, pari a 4.400.000 euro per l'anno 2006, a 1.400.000 euro per l'anno 2007 e a 400.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

 

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«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.